Compensazione e contratto di conto corrente: tra dissenso del correntista e vessatorietà, nota a Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Coordinamento, 30 ottobre 2020, n. 2438
Articolo
Data di Pubblicazione:
2021
Abstract:
La decisione del Collegio di coordinamento dell’ABF affronta il tema della compensazione nel contratto di conto corrente
osservando che essa può avvenire anche se il conto non sia stato ancora chiuso; tuttavia, affinché la compensazione tra un
credito del correntista e il saldo attivo del conto possa operare, occorre il consenso del correntista. L’eventuale clausola
contrattuale che prevede la possibilità per la banca di compensare automaticamente il debito del correntista con il saldo attivo
del conto è vessatoria, ai sensi degli artt. 33. 1º comma e 36 c. cons., e quindi nulla, poiché attribuisce soltanto alla banca il
diritto di soddisfarsi in via di autotutela.
osservando che essa può avvenire anche se il conto non sia stato ancora chiuso; tuttavia, affinché la compensazione tra un
credito del correntista e il saldo attivo del conto possa operare, occorre il consenso del correntista. L’eventuale clausola
contrattuale che prevede la possibilità per la banca di compensare automaticamente il debito del correntista con il saldo attivo
del conto è vessatoria, ai sensi degli artt. 33. 1º comma e 36 c. cons., e quindi nulla, poiché attribuisce soltanto alla banca il
diritto di soddisfarsi in via di autotutela.
Tipologia CRIS:
Nota a sentenza
Elenco autori:
Magri, Geo
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Pubblicato in: