Data di Pubblicazione:
2009
Abstract:
Non appare condivisibile la sentenza n. 5165 del 2009 con la quale le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che l'invito al pagamento dell'IVA non assolta risultante dalla dichiarazione è atto sufficiente per l'ammissione al passivo fallimentare del credito erariale per l'imposta, ma non delle relative sanzioni ed interessi. Infatti, se si consentisse all'Amministrazione finanziaria di insinuarsi al passivo fallimentare in assenza di un atto autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario, come nel caso dell'ammissione al passivo della procedura fondata sull'invito al pagamento, verrebbe preclusa alla curatela la possibilità di contestare la fonte del debito imputabile al fallito, con la conseguente violazione di un fondamentale principio dell'esecuzione concorsuale che è l'uguaglianza tra tutti i creditori.: Inoltre, con riguardo alle
sanzioni riferite a crediti erariali sorti prima del fallimento, si dovrebbe prevedere il differimento dell'esigibilità del relativo credito al momento in cui eventualmente il fallito tornerà «in bonis».
sanzioni riferite a crediti erariali sorti prima del fallimento, si dovrebbe prevedere il differimento dell'esigibilità del relativo credito al momento in cui eventualmente il fallito tornerà «in bonis».
Tipologia CRIS:
Articolo su Rivista
Elenco autori:
Mauro, M
Link alla scheda completa:
Pubblicato in: