Data di Pubblicazione:
2022
Abstract:
La classificazione di alcune forme di biossido di titanio (TiO2) come sospette sostanze cancerogene per inalazione
(Carc. 2; H351(inalazione): “sospettato di provocare il cancro (inalazione)”) è stata pubblicata nel Regolamento De legato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 (quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico e
scientifico), che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP). Con il Regolamento (UE) 2020/217,
inoltre, sono state adottate disposizioni per la classificazione delle miscele e l’etichettatura di determinate miscele
contenenti TiO2 con indicazioni EUH specifiche dell’Unione Europea. Il Regolamento prevedeva un periodo transito rio di diciotto mesi a partire da 1° ottobre 2021. Tuttavia, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha deciso di annul lare la classificazione del TiO2 come cancerogeno prevista dal Regolamento (UE) 2020/217 (cause riunite T-279/20,
T-288/20 e T-283/20). Nella Sentenza, la Corte di Giustizia ha messo in dubbio l’attendibilità e l’accettabilità dello
studio cui si basava la classificazione della Commissione e ha deliberato che la classificazione e l’etichettatura del
biossido di titanio come cancerogeno non sono valide in quanto, in estrema sintesi, il TiO2 non può essere considerato
intrinsecamente cancerogeno.
Tipologia CRIS:
Articolo su Rivista
Keywords:
OCCUPATIONAL EXPOSURE; CMR; OCCUPATIONAL HYGIENE
Elenco autori:
Spinazzè, Andrea; Cattaneo, Andrea; Cavallo, DOMENICO MARIA GUIDO
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