Data di Pubblicazione:
2011
Abstract:
Il diritto delle società di capitali è stato, specialmente negli ultimi tempi, oggetto di numerosi interventi comunque ispirati alla flessibilità delle forme giuridiche e alla soppressione di tradizionali limiti e divieti; la conseguenza (probabilmente non preventivata) di alcune norme contenute nella riforma del 2003, quali quelle
concernenti la disciplina dell'exit, e delle nuove regole in materia di acquisto di azioni proprie consiste direttamente nel venir meno di alcuni vincoli idonei, in passato, a scongiurare situazioni limite, come la società priva di soci. Si delinea uno scenario inusuale, la cui analisi consente di mettere utilmente alla prova talune categorie concettuali classiche, quali la riconoscibilità dell'ente come “vera” società o, invece, come fondazione, cui segue la scelta alternativa tra l'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 27, secondo comma, cod. civ. in materia di “estinzione della persona giuridica” e l'applicazione delle norme contenute nell'art. 2484, previo il formale accertamento della causa di scioglimento, di regola, ma non sempre, rappresentata dall'impossibilità di funzionamento dell'assemblea. In tal modo, se lo scioglimento è il destino della società rimasta priva di soci, è concesso però alla società stessa un (variabile) lasso di tempo per la provvisoria prosecuzione della vita dell'ente, al fine di consentire la ricostituzione degli equilibri sociali, in un ambiente
normativo in cui proprio nelle descritte vicende l'insensibilità dell'ente agli avvenimenti che coinvolgono la compagine sociale incontra un insuperabile ostacolo.
concernenti la disciplina dell'exit, e delle nuove regole in materia di acquisto di azioni proprie consiste direttamente nel venir meno di alcuni vincoli idonei, in passato, a scongiurare situazioni limite, come la società priva di soci. Si delinea uno scenario inusuale, la cui analisi consente di mettere utilmente alla prova talune categorie concettuali classiche, quali la riconoscibilità dell'ente come “vera” società o, invece, come fondazione, cui segue la scelta alternativa tra l'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 27, secondo comma, cod. civ. in materia di “estinzione della persona giuridica” e l'applicazione delle norme contenute nell'art. 2484, previo il formale accertamento della causa di scioglimento, di regola, ma non sempre, rappresentata dall'impossibilità di funzionamento dell'assemblea. In tal modo, se lo scioglimento è il destino della società rimasta priva di soci, è concesso però alla società stessa un (variabile) lasso di tempo per la provvisoria prosecuzione della vita dell'ente, al fine di consentire la ricostituzione degli equilibri sociali, in un ambiente
normativo in cui proprio nelle descritte vicende l'insensibilità dell'ente agli avvenimenti che coinvolgono la compagine sociale incontra un insuperabile ostacolo.
Tipologia CRIS:
Articolo su Rivista
Keywords:
società - fondazione - recesso - exit - acquisto di azioni proprie - scioglimento delle società
Elenco autori:
Capelli, Ilaria
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Pubblicato in: