Data di Pubblicazione:
2024
Abstract:
Individuati i dati normativi da cui desumere la natura provvedimentale degli atti di recupero, si indicano le ragioni per cui una lettura sistematica della nuova disciplina [art. 38-bis, co. 1, lett. a) d.P.R. n. 600/1973] dovrebbe condurre alla seguente conclusione: i requisiti formali e procedimentali richiesti ai fini della validità dell’atto di recupero e, prima ancora, il regime di elisione degli effetti applicabile al provvedimento non conforme al modello legale, sono quelli previsti dal riformato Statuto dei diritti del contribuente. Questo, infatti, è divenuto il «codice» dei principi generali dell’agire dell’amministrazione finanziaria, valevoli anche per procedimenti e atti non strettamente tributari, ma che hanno, comunque, un legame con l’attuazione del prelievo tributario, come accade per gli atti finalizzati al recupero dei crediti sovvenzionali indebitamente utilizzati in compensazione ex art. 17 d.lgs. n. 241/1997. Quanto ai vincoli procedimentali, sempre in base ad una lettura sistematica, l’atto di recupero andrebbe utilizzato in via esclusiva per la riscossione coattiva dei crediti sovvenzionali (non spettanti o inesistenti) indebitamente compensati nel modello F24. In questo modo si eviterebbe l’insorgenza di problemi di concorrenza o di complementarietà tra più procedimenti (e corrispondenti atti).
Tipologia CRIS:
Articolo su Rivista
Keywords:
Atti di recupero; crediti d'imposta; requisiti di validità.
Elenco autori:
Zaga', Stefano
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