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  1. Pubblicazioni

La parziale soddisfazione ai fini dell’esdebitazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Tribunale di Como, 12 ottobre 2016.

Recensione
Data di Pubblicazione:
2016
Abstract:
Il requisito del soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali, giusta una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 142, comma 2, L.F., rispetto alla legge di delegazione (art. 1, comma 6, lett. a), n. 13, legge 14 maggio 2005, n. 80), può ritenersi realizzato anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto.

Il requisito della parziale soddisfazione, la cui sussistenza è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, non può prescindere dalla verifica non solo del numero dei creditori soddisfatti rispetto al totale di quelli ammessi, ma anche della percentuale di pagamento dei crediti in concreto realizzata.
Tipologia CRIS:
Recensione in Rivista
Keywords:
Fallimento - Esdebitazione - Debiti residui - Requisito oggettivo - Parziale soddisfazione - Valutazione discrezionale
Elenco autori:
D'Elia, Giuseppe
Autori di Ateneo:
D'ELIA GIUSEPPE
Link alla scheda completa:
https://irinsubria.uninsubria.it/handle/11383/2052610
Pubblicato in:
IL CASO
Journal
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